Documenti
1) Regolamento 7.2 Procedura verifiche OVIE Rev.5
2) Codice etico 7.2-1_Codice Etico
3) Reclamo / Ricorso 7.2_7 Modulo Ricorsi Rev.1
Obbligo delle verifiche
Con l'entrata in vigore del DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere e fare eseguire le verifiche periodiche e straordinarie dell' impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche. Per l'esecuzione della verifica ci si può rivolgere ad organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico o U.S.L.. Non sono valide ai sensi del suddetto decreto le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici.
O.V.I.E. s.r.l. è un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive per la Verifica degli Impianti di cui al DPR 462/01 (G.U. n° 145 del 24/06/2006) con sede a Rimini in via Macanno 38/E.
Responsabilità
In caso di mancata effettuazione della verifica il datore di lavoro incorrerà in sanzioni civili e penali da parte delle autorità di pubblica vigilanza (Nas, Ispesl, Ispettorato del lavoro, ecc.)
Periodicità delle verifiche
Le verifiche periodiche devono essere effettuate con la seguente periodicità:
Impianto | Luogo | Periodicità |
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche | Ambienti ordinari | 5 anni |
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio (es. Hotel, attività soggette al C.P.I., ecc.), locali ad uso medico (ambulatori, dentisti, veterinari, ecc.), cantieri | 2 anni |
Impianti elettrici di messa a terra per impianti alimentati fino a 1000V | Ambienti ordinari | 5 anni |
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio (es. Hotel, attività soggette al C.P.I., ecc.), locali ad uso medico (ambulatori, dentisti, veterinari, ecc.), cantieri | 2 anni |
Impianti elettrici di messa a terra per impianti alimentati oltre 1000V | Ambienti ordinari | 5 anni |
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio (es. Hotel, attività soggette al C.P.I., ecc.), locali ad uso medico (ambulatori, dentisti, veterinari, ecc.), cantieri | 2 anni |